Oltre a quello breve e a quello lungo, i contribuenti che omettono o eseguono tardivamente adempimenti o versamenti o commettono irregolarità nelle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770) potranno fruire di una nuova forma di ravvedimento. Si tratta del ravvedimento:
- da effettuare entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
- per cui la sanzione ordinaria del 30%, sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Il contribuente esporrà l’importo del tributo, della sanzione e degli interessi nel modello F24; pertanto tali importi dovranno essere versati contestualmente.
Intanto, dalla direzione della Giustizia tributaria del ministero dell’Economia sono giunte alle segreterie delle Commissioni tributarie le prime istruzioni sul contributo unificato dal 7 luglio 2011.
Il versamento ai concessionari può essere effettuato: con il modello F23 attraverso l’esposizione del codice tributo 941-T; con conto corrente postale; presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
La ricevuta di versamento dovrà essere allegata al momento del deposito.Si pagherà il 50% in più se nel ricorso non si indica l’indirizzo Pec del professionista e il codice fiscale del ricorrente.
weekly news 28/2011