Lo strumento della dichiarazione integrativa, concesso ai soggetti intenzionati a sanare l’omessa indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti per acquisti in Stati black list, vale ed opera anche a verifica fiscale terminata. Ed è possibile al contribuente dedurre i costi sostenuti per acquisti effettuati presso aziende collocate in Stati a fiscalità privilegiata, anche quando l’interesse economico che ne deriva viene dimostrato solo in secondo grado di giudizio.
Si regola così la Commissione tributaria regionale del Veneto nella sentenza 38/1/11, ove soccombe il Fisco che, non considerate valide le dichiarazioni integrative presentate da una Srl a due mesi dalla conclusione della ispezione della Guardia di finanza, aveva provveduto a recuperare per i quattro esercizi oggetto di accertamento, ai fini Ires e Irap, i costi sostenuti per le importazioni effettuate da Hong Kong.
weekly news 28/2011