Il contributo di solidarietà fissato dalla manovra bis avrà effetti diversi a seconda del tipo di società interessata. Le società di capitali pagheranno di meno rispetto alle società di persone. Uno dei vantaggi è, ad esempio, che per i soci con partecipazione al capitale non superiore al 25% e diritti di voto non superiori al 20%: il dividendo è soggetto all’imposta secca del 20%, dunque è indifferente al contributo di solidarietà. Altro vantaggio è che la base imponibile soggetta al contributo per il socio qualificato che ha percepito il dividendo è costituita dal 49,72% dell’utile e non dal 100%.
In merito alle minusvalenze, alle perdite ed ai differenziali negativi rientranti nei redditi diversi, l’articolo 2 del decreto in oggetto, fissa il limite alla deducibilità: sono deducibili con tetto al 62,5% tali componenti negativi realizzati o maturati fino al 31 dicembre 2011.
La manovra interviene anche su Scia e Dia: viene previsto che non siano più impugnabili direttamente. Il controinteressato all’apertura dell’attività dovrà prima sollecitare l’amministrazione pubblica competente a intervenire e poi, solo dopo l’inerzia di quest’ultima, ricorrere al Tar.
weekly news 33/2011