La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con la sentenza n. 8/1/2011, ha chiarito che la società sportiva dilettantistica per “meritare” le agevolazioni tributarie deve provare l’effettiva vita associativa. Non basta dunque la sola appartenenza alla categoria né la conformità dello statuto alle norme per il riconoscimento della qualifica.
Nel caso di specie, un’associazione ippica si era vista notificare un accertamento Iva e Irap sulla base del fatto che, sin dalla costituzione, non aveva svolto alcuna assemblea e l’attività sociale era pubblicizzata tramite presentazione di listini prezzi delle cene, non con rimborsi dei costi. Inoltre, veniva rilevato come i campi estivi venivano estesi a persone anche non associate, con tesseramento al momento e il ricovero dei cavalli era riservato sia a soci che a non appartenenti, dietro compenso.
Tutto ciò ha fatto ritenere al Fisco la natura commerciale dell’associazione.
weekly news 36/2011