La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18455 dell'8 settembre 2011, ha respinto il ricorso di uno studio di legali milanesi che chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare di un cliente insolvente, con privilegio.
Nel primo grado del giudizio, lo studio legale era ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che aveva respinto l’appello, riconoscendo al credito natura chirografaria. Stessa sorte ha avuto la vicenda portata all’attenzione dei Supremi giudici.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, sostenendo in primo luogo l'inammissibilità della legittimazione attiva dello studio associato ad agire in giudizio. Infatti, a seguito di un'interpretazione restrittiva all'articolo 2751-bis del codice civile - che prevede l’ammissione al passivo con privilegio solo per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione e le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo - la sentenza ha negato la possibilità di applicazione dello stesso all’associazione di professionisti.
La tutela prevista dal citato articolo 2751-bis del Codice per il singolo professionista, infatti, non può essere interpretata estensivamente.
weekly news 36/2011