Risponde dei reati di emissione o utilizzazione in dichiarazione di false fatture non solo chi non abbia posto in essere alcuna operazione nella realtà (inesistenza oggettiva dell'operazione) o abbia posto in essere un'operazione per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) ma anche chi, con la fattura, attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti (sovrafatturazione "qualitativa"). Oggetto della repressione penale, infatti, è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
La sovrafatturazione è altresì punita, nella sua accezione “quantitativa “, “non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale e la rappresentazione è totale, ma anche quando sia parziale, perché un'operazione economica si è effettivamente verificata fra i soggetti indicati in fattura, ma in termini quantitativi minori rispetto al dichiarato”.
E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 30250 depositata lo scorso 29 luglio 2011.
weekly news 37/2011