È arrivato il giorno dell’esecutività degli accertamenti del Fisco, trascorsi i termini di presentazione del ricorso. Per essere esecutivo l’atto di accertamento deve rispondere a dei requisiti ben precisi, analizzati dall’agenzia delle Entrate in una nota indirizzata agli uffici periferici. Per prima cosa deve essere sottoscritto dal responsabile dell'ufficio (o da un suo delegato) e datato a partire dal 1° di ottobre 2011. Inoltre, deve registrare il buon esito della notifica, pena l'esistenza stessa del provvedimento impositivo. Gli accertamenti che ricadono nell’immediata esecutività riguardano: imposte sui redditi, Iva, Irap e imposte sostitutive, ritenute sia d'acconto sia a titolo di imposta, addizionali delle imposte sui redditi, imposte sostitutive e quelle liquidate con tassazione separata, gli avvisi di irrogazione delle sanzioni connessi ai nuovi atti di accertamento. Sono fuori dalle nuove disposizioni: gli atti di accertamento con adesione non preceduti da un atto di accertamento, gli atti di contestazione delle sanzioni (violazioni formali), i contributi previdenziali, le somme richieste con gli atti di accertamento emanati in base all'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 (norma antielusiva).
Si ricorda che la sospensione automatica dell'azione esecutiva è stata portata a 180 giorni e che l'avvio della riscossione coattiva deve considerare la sospensione feriale dei termini per la proposizione del ricorso e l'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
weekly news 40/2011