Sulla comunicazione, all’Anagrafe tributaria, delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro, le Entrate pubblicano una serie di rilevanti risposte (13 gennaio 2012).
Tra esse, quella che nega si possa parlare di contratti collegati in tutte quelle situazioni in cui si pongono in essere operazioni senza alcun legame tra loro; in queste ipotesi, si procede alla comunicazione delle sole operazioni di valore unitario oltre la soglia di rilevanza.
In una seconda risposta, è affermato che per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione, la comunicazione può essere fatta in relazione al momento in cui le fatture sono registrate.
Nella terza è precisato che nel caso del contribuente che esercita due attività in contabilità separata (articolo 36 del DPR 633/72), la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività deve essere comunicata sommando le due registrazioni, compilando un dettaglio unico.
Nella quarta risposta, è scritto che come per tutte le informazioni dello spesometro, i dati che i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare riguardano le operazioni attive e le operazioni passive. La stessa operazione viene pertanto comunicata, per finalità di incrocio del dato, tanto dal cedente-prestatore quanto dall’acquirente.
Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l’esonero dalla comunicazione (articolo 21 del decreto legge n. 78/2010) per i soli prestatori, in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell’attività caratteristica
weekly news 03/2012