Notizia

Licenziamento ingiustificato. Nel risarcimento anche i periodi successivi al pensionamento

Pubblicato il 03 febbraio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1462 del 20 dicembre 2011, ha sancito un importante principio di diritto relativamente al risarcimento del danno in caso di licenziamento ingiustificato.

La Corte d'appello di Roma, accogliendo l’impugnazione del lavoratore ingiustamente licenziato per vizi formali, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento con il reintegro del lavoratore e il diritto di quest’ultimo di ottenere un’indennità di risarcimento in misura solo proporzionale fino al compimento dell’età di 65 anni: età prevista per il lavoratore per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

La Cassazione ha, invece, ribadito l’importanza dell’aspetto economico della vicenda, stabilendo che in caso di reintegro del lavoratore per licenziamento ingiustificato, il risarcimento del danno spettante a quest’ultimo non può coprire solo il periodo compreso tra la data di licenziamento e il pensionamento.

Seguendo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la Corte sostiene che tale somma deve coprire anche i periodi successivi al pensionamento, in quanto il trattamento pensionistico ha natura diversa da quello retributivo e non può essere sottratto dal risarcimento spettante al lavoratore. Dunque, dal risarcimento del danno non deve essere detratto l'importo percepito a titolo di trattamento previdenziale, assistenziale o pensionistico. Tali somme sono percepite per motivi diversi dalla retribuzione e, dunque, si cumulano con il risarcimento stesso.

weekly news 05/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).