Con messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012, l’Inps comunica che proprio a decorrere da tale data è stata resa attiva la nuova funzionalità “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”.
Si tratta di una nuova modalità di scambio delle informazioni che l’Ente previdenziale ha messo a disposizione dei propri iscritti al fine di adeguare sempre di più l’offerta dei propri servizi, diversificando i vari canali di comunicazione e predisponendo tecnologie sempre più accessibili a tutti (internet, e-mail, SMS).
Il Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti ha, dunque, l’obiettivo di facilitare per i cittadini, iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo, in tempo reale, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.
Questa nuova funzionalità, infatti, consente la consultazione degli archivi Inps e, allo stesso tempo, offre una visione d’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso. In tal modo, i contribuenti potranno:
- verificare la propria posizione assicurative e previdenziale;
- stampare i modelli F24 utili per il versamento dei contributi;
- conoscere i codici tributo da utilizzare proprio a mezzo Mod. F24;
- visualizzare la posizione anagrafica del titolare e dei componenti il nucleo aziendale, inserendo o modificando i recapiti presenti, selezionando il link “modifica”;
- visualizzare l’elenco dei versamenti della singola posizione Artigiano o Commerciante;
- effettuare attività di utility quali ad esempio: calcolo della contribuzione dovuta oltre il minimale di reddito – generazione del codice inps per i versamenti alla gestione previdenziale – consultazione delle quote contributive dovute;
- conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto Cartelle/Avvisi di Addebito) e degli avvisi bonari ricevuti.
Il messaggio, infine, rammenta che l’accesso alla nuova funzionalità è consentito solo ai soggetti titolari di una o più posizioni previdenziali, mentre per quanto riguarda il soggetto coadiuvante/coadiutore è consentito solo la consultazione del proprio estratto conto previdenziale.
Weekly News 14/2012