I giudici del Tribunale di Brescia, con sentenza n. 107 del 2012, si sono pronunciati in materia di contratto di somministrazione precisando come, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo n. 276/2003, non è necessario che le causali poste a fondamento di tale tipo di contratto vengano espressamente specificate. Deve ritenersi, pertanto, che sia pienamente legittima l’apposizione di una causale di tipo generico.
In ogni caso – si legge nel testo della decisione - con la somministrazione vanno soddisfatte delle esigenze produttive con carattere limitato che devono essere realmente esistenti; il giudice di merito, quindi, è tenuto comunque a verificare l'effettiva sussistenza delle causali anche generiche indicate nel contratto, e ciò al fine di escludere un utilizzo strumentale e sostanzialmente elusivo dei diritti dei lavoratori.
Weekly news 16/2012