La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 2258/2026, ribadisce che la disciplina della decadenza dalle agevolazioni contributive per l’apprendistato non può essere applicata secondo una logica «rigorosamente oggettiva ed unitaria» fondata sulla semplice inosservanza formale di un segmento del percorso formativo esterno. L’elemento decisivo non è la mera assenza a singole iniziative formative, ma la verifica se l’inadempimento sia di gravità tale da compromettere l’obiettivo formativo complessivo che costituisce la causa tipica del contratto di apprendistato. La decadenza può essere dichiarata per l’intero periodo del rapporto solo quando, alla luce della concreta vicenda, l’inadempimento presenti un’obiettiva rilevanza e si traduca in una sostanziale mancanza di formazione teorica e pratica, oppure in un’attività formativa incoerente o inadeguata rispetto agli obiettivi definiti nel piano formativo individuale e trasfusi nel contratto. L’assenza di formazione esterna non comporta quindi automaticamente la perdita dei benefici contributivi, dovendosi, invece, accertare la rilevanza dell’inadempimento formativo in termini complessivi.