Notizia

Societa' estinta. Responsabili per i debiti fiscali soci, amministratori ed ex liquidatori

Pubblicato il 09 maggio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 226-2011/T, affronta il delicato problema della responsabilità per i debiti fiscali, inerenti le imposte dirette non versate dalla società estinta.                                

Il tema è stato negli ultimi anni affrontato anche da diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, ad ispirare i notai è stata la sentenza n. 4062 del 22/2/2010 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, che ha specificato che le società si estinguono definitivamente dal momento della loro cancellazione dal registro delle imprese con la perdita di ogni legittimazione sostanziale e processuale.

Sulla scia di quanto espresso, il richiamo normativo per individuare il responsabile in caso di chiamata da parte del Fisco per il recupero dei debiti tributari di una società ormai sciolta è all’articolo 36 del Dpr 602/73. Secondo questa norma tributaria, tre sono le categorie di soggetti che potenzialmente possono essere considerati responsabili per i debiti non assolti da parte della società.   

A seconda delle specifiche condizioni che si vengono a creare, possono essere chiamati alla cassa da parte dell’Amministrazione finanziaria i soci, i liquidatori o gli ex amministratori.

Lo studio analizza singolarmente i casi in cui il Fisco possa invocare la responsabilità di ciascuna delle tre categorie di soggetti, sempre con riferimento ai debiti Ires delle società di capitali estinte.    

Il Fisco, come pure ogni altro debitore, potrà avvalersi della regola generale che prevede la responsabilità individuale dei singoli soci nei limiti di quanto ad essi assegnato sulla base del bilancio finale di liquidazione, mentre la chiamata in causa dei liquidatori sarà subordinata al fatto che il mancato pagamento del debito tributario è stato imputato ad una loro colpa. Per quanto riguarda gli amministratori, l’articolo 36 del Dpr 602/73 estende le responsabilità previste per i liquidatori ed i soci, anche agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società oltre che a quelli che hanno compiuto operazioni di liquidazione o occultato attività sociali nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione della società.

Infine, lo studio, esamina la possibilità, sempre in capo all’Amministrazione finanziaria, di poter recuperare anche gli altri debiti tributari iscritti nei ruoli prima o dopo la cessazione della società.

weekly news 19/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...