Con sentenza n. 11947 del 13 luglio 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto l’istanza di rimborso dell’Irap presentata da un avvocato nei confronti del Fisco.
Nel testo della decisione impugnata era stata considerata determinante, ai fini del rigetto dell’istanza del professionista, la circostanza che lo stesso avesse aderito ad un concordato preventivo; l'utilizzo di quest’ultimo istituto avrebbe precluso – a detta dei giudici dei gradi precedenti - ogni domanda nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Diversa la posizione evidenziata dalla Corte di legittimità secondo cui l'istituto del concordato preventivo concerne essenzialmente le imposte sui redditi. Il concordato, dunque, ha effetto ai fini delle imposte sul reddito e relative addizionali comunali e regionali, nonché ai fini Iva. Non, tuttavia, ai fini dell’Irap.
weekly news 29/2012