Con la sentenza n. 90/1/12 la Commissione tributaria provinciale di Brescia interviene in materia di trattamento di fine mandato degli amministratori stabilendo che la somma è deducibile per competenza, anche quando accantonata tramite polizze di assicurazione.
La Ctp motiva l'accoglimento del ricorso presentato avverso quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria – secondo la quale solo in caso di data certa anteriore all'inizio del rapporto, attestante il diritto all'indennità, si rendeva possibile la deducibilità dell'accantonamento - facendo riferimento all'ultimo comma dell'art. 105 del Tuir, nel quale non c'è menzione alla necessità di una data certa dell'eventuale delibera e al principio generale disposto nel comma 1 dell'art. 109 del Tuir, che prevede la competenza per l'imputazione di ricavi, spese e degli altri componenti positivi e negativi. In base all'art. 95 del Tuir, la deducibilità nel periodo in cui sono corrisposti è prevista solo per i compensi agli amministratori.
weekly news 29/2012