Oggetto della pronuncia n. 69/04/12 (Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia), è la rettifica che l’Amministrazione finanziaria ha effettuato su un atto di conferimento di immobile, pretendendo dalla società che lo ha stipulato la maggiore tassazione ai fini dell’imposta di registro.
L’atto veniva di fatto considerato dal Fisco una cessione di fabbricato, non già un conferimento che, invece, per la società derivava dall’aumento di capitale sociale per l’ingresso di un nuovo socio che aveva conferito un fabbricato gravato da mutuo. Pertanto, l’Ufficio provvedeva a rideterminare la base imponibile.
Ebbene, la Ctp ha stabilito che il Fisco è tenuto a dimostrare la diversa natura dell'atto stipulato dalle parti, solo in seguito pretendendo la maggiore tassazione ai fini dell'imposta di registro e non potendo fermarsi all'intitolazione del contratto e alla semplice interpretazione letterale. Infatti, aver gravato il bene, successivamente conferito, di un debito, non indica automaticamente una diversa natura dell'atto.
E’ base della decisione l'articolo 20 del Dpr 131/1986 (Testo unico del registro), che vede l'imposta di registro applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche quando non vi corrispondano il titolo o la forma apparente.
weekly news 30/2012