Con la sentenza 59/13/12, depositata il 25 maggio 2012 dalla Ctr Lombardia, i giudici stabiliscono che non deve essere invalidato il diritto alle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso breve, se nel termine dei 30 giorni dalla scadenza del pagamento viene versato, assieme all’importo delle sanzioni ridotte, solo parte del tributo dovuto, che comunque è versato per intero entro il termine del ravvedimento lungo.
In sintesi, restano dovute le sanzioni in misura ridotta anche se il versamento integrale del tributo avviene dopo i trenta giorni ed entro i termini della dichiarazione dei redditi.
Il principio scaturisce dalla natura del ravvedimento che, spiegano i giudici, ha il fine di agevolare il contribuente nell'adempimento dei debiti tributari (tanto più in questi tempi di crisi, aggiungono i giudici) e il testo dell’articolo 13 del Dlgs 472/97 (ravvedimento) ammette espressamente che il tributo si possa pagare anche per acconti.
weekly news 30/2012