Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 18446 del 26 ottobre 2012 – l’amministrazione finanziaria che ritenga alcune fatture come relative ad operazioni inesistenti è gravata dall’onere di provare che le dette operazioni non siano, in realtà, mai state poste in essere, “sicché i costi in esse documentati non possano essere dedotti dal contribuente, né il diritto alla detrazione dell'Iva effettivamente versata possa essere, in concreto, riconosciuto”.
Così, solo nel caso in cui l’amministrazione medesima fornisca validi elementi per affermare l’emissione di fatture per delle operazioni, anche solo parzialmente, fittizie, spetterà al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
weekly news 44/2012