La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012, stabilisce che una società in fallimento è comunque soggetta alle sanzioni previste dal D.Lgs n. 231/2001. La decisione accoglie il ricorso presentato dai pubblici ministeri avverso la dichiarazione di non luogo a procedere del Gup sulle sanzione nei confronti di una società fallita.
Solo con la cancellazione dal Registro delle imprese si determina l’estinzione della società e non anche con la dichiarazione di fallimento, che determina esclusivamente lo stato di scioglimento della società.
I giudici affermano che “il fallimento della società non equivale alla morte del reo e quindi non determina l'estinzione della sanzione amministrativa prevista dal decreto 231”. La procedura concorsuale non modifica soggettivamente l'ente, né il fallimento è un soggetto terzo, ma una procedura di gestione della crisi che continua ad essere soggetto passivo della sanzione.
weekly news 46/2012