Notizia

Il fallimento e' soggetto alle sanzioni ex D Lgs n. 231 2001

Pubblicato il 16 novembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44824 del 15 novembre 2012, stabilisce che una società in fallimento è comunque soggetta alle sanzioni previste dal D.Lgs n. 231/2001. La decisione accoglie il ricorso presentato dai pubblici ministeri avverso la dichiarazione di non luogo a procedere del Gup sulle sanzione nei confronti di una società fallita.

Solo con la cancellazione dal Registro delle imprese si determina l’estinzione della società e non anche con la dichiarazione di fallimento, che determina esclusivamente lo stato di scioglimento della società.   

I giudici affermano che “il fallimento della società non equivale alla morte del reo e quindi non determina l'estinzione della sanzione amministrativa prevista dal decreto 231”. La procedura concorsuale non modifica soggettivamente l'ente, né il fallimento è un soggetto terzo, ma una procedura di gestione della crisi che continua ad essere soggetto passivo della sanzione.

weekly news 46/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2026
5‰ 2026 adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 /REDDITI 2026, da parte degli ETS / associazioni spo...

Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.