Con riferimento al credito d'imposta Transizione 5.0, l'art. 8 del DL 38/2026 prevede il riconoscimento di un "nuovo" credito d'imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38 co. 10, primo periodo, del DL19/2024 e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risulti tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024.
Il nuovo credito d'imposta:
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è pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le citate comunicazioni con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione;
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non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP;
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spetta nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026;
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va utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, presentando il modello F24entro il 31.12.2026.
Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile entro il 30.4.2026, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.