La Sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20138 del 16 novembre 2012, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l’impugnazione proposta da una Società in accomandita semplice avverso una rettifica IVA relativa ad un acquisto di bene immobile. Per l’Ufficio Iva di Bologna, in particolare, l’operazione di acquisto aveva integrato un’attività di mero godimento, volta a conseguire solo un beneficio fiscale in quanto finalizzata esclusivamente ad affittare l’immobile ai soci.
Accogliendo il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, “mentre le cessioni di beni da parte di una società vanno considerate, in ogni caso, come effettuate nell’esercizio dell’impresa, la detraibilità dell’imposta assolta negli acquisti di beni, ed, in generale, nelle operazioni passive, richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta”. L’inerenza di tali operazioni – continua la Corte – “id est la diretta connessione dell’acquisto con le finalità imprenditoriali" e deve essere "specificamente provata dal contribuente, allorché venga posta in dubbio dall’Amministrazione finanziaria”.
E nella specie, un’operazione isolata, pur se in linea con l’atto costitutivo e lo statuto della società, non diretta al mercato, non poteva valere, di per sé sola, a dare consistenza all’attività imprenditoriale della Sas.
weekly news 47/2012