Anche i documenti notificati da Equitalia devono rispettare le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo, così come previste dalla legge n. 241/1990. E' ritenuta invalida quindi dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013 – l'iscrizione di ipoteca non contenente l'indicazione del termine e le modalità per impugnare il provvedimento.
L'esecutato deve essere messo in condizione di poter far valere le proprie motivazioni, in considerazione anche delle misure previste per la tutela dei crediti tributari: l'osservanza delle procedure stabilite nonché degli adempimenti di carattere generale aventi la finalità di agevolare il destinatario dell'atto non devono essere tralasciate dall'Amministrazione.
weekly news 09/2013