Con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, l’agenzia delle Entrate integra i chiarimenti già resi in precedenza con la circolare n. 40/E/2012, con cui si era analizzata l’esatta interpretazione dell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 (Decreto crescita), che apportando modifiche al Dl 223/2006, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
La prima precisazione resa con il nuovo documento di prassi riguarda l’ambito di applicazione oggettivo della norma sopracitata, con la puntualizzazione che essa non trova applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, bensì si applica in tutti i settori economici. Ciò in quanto la finalità propria della norma è quella di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi in esecuzione di contratti di appalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico cui appartengono le parti contraenti.
Riguardo alla tipologia dei contratti, inoltre, l’Agenzia puntualizza che la disciplina è applicabile nell'ambito dei contratti di appalto, come definiti dall'art. 1655 c.c., anche nel caso in cui la prestazione sia eseguita direttamente dall'appaltatore (senza subappalto), mentre restano esclusi dalla responsabilità fiscale solidale per l'appaltatore: gli appalti di fornitura di beni, il contratto d’opera, il contratto di trasporto e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Tra le conferme, dal punto di vista soggettivo, la circolare ribadisce l'esclusione soggettiva dalle disposizioni in esame delle stazioni appaltanti, dei condomini e delle persone fisiche non soggetti passivi Iva.
Dal punto di vista temporale, come già precisato nella precedente circolare n. 40/E/2012, per l’individuazione dei contratti interessati dalla nuova disciplina, si ricorda che rilevano tutti i contratti stipulati, ma anche rinnovati, a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter), in quanto l’eventuale rinnovo del contratto deve equipararsi a una nuova stipula.
weekly news 10/2013