Secondo la Suprema corte di legittimità – sentenza n. 16453 dell'11 aprile 2013 - l’utilizzazione, in dichiarazione, di un documento fiscale errato nella forma – nella specie una nota di credito - ma veridico nella sostanza, non compromette la veridicità dell’operazione. L’uso erroneo del documento fiscale, infatti, pur in presenza di una operazione reale, esclude la materialità del reato di dichiarazione fraudolenta.
Sulla scorta di detti assunti la Cassazione ha annullato la condanna penale per evasione impartita dai giudici di merito al liquidatore di una società a cui era stato contestato che, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’Iva, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali riferite a dette imposte, elementi passivi fittizi e, specificamente, una nota di credito.
Per la Corte, tuttavia, nel caso in esame era da ritenere incontestato non solo che il documento (la nota di credito) era stato emesso dallo stesso autore della dichiarazione, ma anche che il documento si riferiva, comunque, ad una operazione economica realmente eseguita e per un importo assai superiore rispetto alla nota di credito. Nella specie, quindi, si doveva accordare rilievo alla indicazione reale di una somma peraltro inferiore rispetto a quella poi fatturata nella sua integralità per effetto della esecuzione della prestazione. Correttamente, quindi, il documento redatto dal contribuente andava inserito nella dichiarazione tra gli elementi passivi fittizi.
weekly news 15/2013