Gli eventuali vizi di un'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare in locali adibiti anche ad abitazione si riverberano sull'atto conclusivo, determinandone l'invalidità, solo con riferimento a quelle parti che siano legate all'atto istruttorio da un nesso di insostituibile e necessaria consequenzialità mentre nessuna conseguenza comportano per quelle parti che siano del tutto indipendenti. Ciò in relazione al generale principio di conservazione degli atti giuridici valevole anche per gli atti amministrativi tra cui deve essere fatta rientrare l'autorizzazione citata.
Ai fini dell'utilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di perquisizione non autorizzata, quindi, occorre distinguere gli atti inscindibilmente collegati al provvedimento autorizzatorio, da quelli che possono comunque trovare giustificazione in altri provvedimenti ritualmente adottati dall'Ufficio e che sono dunque indipendenti rispetto alla perquisizione.
Così, l'eventuale documentazione bancaria che venga rinvenuta nel corso dell'accesso è da ritenere utilizzabile qualora, successivamente, venga concessa l'autorizzazione per le indagini finanziarie.
E' quanto sottolineato dalla Sezione tributaria civile della Cassazione con la sentenza n. 13319 depositata il 29 maggio 2013.
weekly news 22/2013