I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 16345 depositata il 28 giugno 2013, sono tornati a ribadire come, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'articolo 20 del Dpr n. 131 del 1986 introduca “un criterio di qualificazione autonomo, rispetto alle ordinarie ipotesi interpretative civilistiche, che impone di tener conto, nella qualificazione del negozio, della sua causa reale e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, anche qualora siano stati stipulati, pur in tempi diversi, più atti”.
Ne discende, sul piano fiscale, la tangibilità delle forme negoziali scelte dalle parti in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione citata.
Nel dettaglio, è stata considerata elusiva l'operazione con cui due contribuenti avevano costituito una società con conferimento di azienda e contestuale cessione delle quote a terzi; a questa operazione era conseguito un indebito risparmio sull'imposta di registro.
weekly news 27/2013