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Niente elusione senza un'adeguata motivazione sul vantaggio indebito

Pubblicato il 04 luglio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E' stata annullata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013 – la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell'avviamento operata dall'amministrazione finanziaria nei confronti di una società che aveva effettuato successive cessioni di beni dell'azienda ad altra impresa. Nel dettaglio, il Fisco aveva disposto la ripresa a tassazione ritenendo che nelle diverse cessioni fosse, in realtà, ravvisabile una cessione d'azienda “frazionata”.
I giudici di legittimità, pur riconoscendo, nel nostro ordinamento, l'esistenza di un principio generale antielusivo, hanno aderito alle argomentazioni della contribuente secondo cui la decisione impugnata era priva di un'argomentazione logico-giuridica che potesse fondare l'assunto di elusività dell'operazione. Inoltre, non erano nemmeno state esplicitate le ragioni per spiegare che dalla operata riqualificazione sarebbe disceso un vantaggio fiscale in favore della contribuente.
Per contro – precisa la Corte – l'abuso del diritto avrebbe potuto essere confermato solo in presenza di motivazioni convincenti sull'indebito risparmio d'imposta e sul fatto che quest'ultimo avesse costituito l'unico motivo dell'operazione commerciale posta in essere.
weekly news 27/2013

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