Le rettifiche dei redditi d'impresa delle persone fisiche possono essere disposte dall'Ufficio anche sulla base dell'esistenza di gravi incongruenze tra i dati dei ricavi, dei compensi e dei corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. Ed infatti, l'amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione del reddito, è legittimata ad utilizzare gli studi di settore sulla produttività media; i dati che emergono da questi ultimi, assumendo la valenza di idonea presunzione, determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 17428 del 17 luglio 2013 – rispetto alla vicenda di un contribuente che era stato raggiunto da un avviso di accertamento ai fini Irpef, con il quale gli erano state irrogate sanzioni per infedele dichiarazione e irregolare tenuta delle scritture contabili.
Con particolare riferimento al valore delle fatture, gli Ermellini hanno spiegato come la loro idoneità a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali venga meno in presenza di elementi che inducano a ritenere l'insussistenza della corrispondente prestazione commerciale; ne consegue che, in dette ipotesi, è il contribuente a dover dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni rappresentate.
weekly news 29/2013