La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 51/19/13, ha dichiarato inesistente un avviso di accertamento emesso nei confronti di una spa in liquidazione e notificato al liquidatore della stessa, quale suo legale rappresentante, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Secondo i giudici regionali, in particolare, la pretesa avanzata dal Fisco era da considerare inefficace in quanto l'individuazione della società di capitali come soggetto debitore non portava a soddisfare i requisiti sanciti dall'articolo 2495 del Codice civile secondo comma; ed infatti – si legge nel testo della decisione - “la domanda avrebbe dovuto essere rivolta direttamente ai soci”.
Ad altra conclusione giunge la stessa Commissione tributaria regionale di Milano nel testo della sentenza n. 50/13/13, pronunciata, questa volta, con riferimento ad una società di persone, già cancellata ed estinta, e ad un atto di accertamento a lei notificato.
Per l'organo giudicante meneghino anche questa tipologia di società, una volta estinta, non può più essere titolare di rapporti giuridici; in questo caso, tuttavia, i rapporti giuridici medesimi di cui era titolare la società si trasferiscono in capo ai soci illimitatamente responsabili, che di fatto li ereditano.
Rispetto a questi rapporti, quindi, i soci diventano soggetti sostanzialmente e processualmente legittimati, ai sensi dell'articolo 110 Codice di procedura civile, nelle controversie che li riguardano. Ne discende che, in queste ipotesi, l'eventuale atto impositivo notificato alla società estinta conserva, comunque, la sua efficacia.
weekly news 30/2013