Nel rispondere ad una richiesta avanzata dall’Agefis (Associazione dei geometri fiscalisti), circa la corretta applicazione della detrazione fiscale del 50% sulle spese di ristrutturazione sostenute nell’anno 2012, la Direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con consulenza giuridica n. 901-6/2013 del 19 luglio 2013 (documento trattato dagli organi di stampa), specifica quanto segue:
- anche nel caso in cui le ricevute dei bonifici per le spese sostenute nel 2012, presentate dai clienti in sede di dichiarazione dei redditi 2013, non riportino il riferimento di legge corretto – cioè il richiamo all’articolo 16-bis del Tuir – ma, riferimenti normativi diversi - per esempio, il richiamo all’articolo 1, comma 1, della legge n. 449/1997 o alla legge n. 214/2011 – il bonus fiscale del 50% può comunque essere applicato.
C’è solo una condizione che deve essere rispettata: la causale del bonifico deve essere ben specificata. La motivazione del pagamento deve evidenziare che la spesa è stata sostenuta per lavori di ristrutturazione edilizia e l’errore nella dicitura non deve impedire alla banca o alla posta di effettuare la ritenuta del 4% sull'importo accreditato all'impresa. Il bonifico “parlante” deve contenere tutti gli altri elementi fondamentali quali: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva/codice fiscale del soggetto ricevente il bonifico. Il tal caso, l’imprecisione riguardante il riferimento normativo può essere trascurata.
La precisazione si è resa necessaria anche a seguito del fatto che molte volte gli errori sono stati indotti da una modulistica non esatta che non poteva essere corretta dal contribuente. Cosa che in molti casi ha portato ad una penalizzazione dello stesso, soprattutto dopo la stretta introdotta dalla risoluzione n. 55/E/2012, che ha stabilito che in caso di bonifico carente, il contribuente perde il diritto all’agevolazione fiscale, se non è in grado di produrre un nuovo bonifico corretto.
weekly news 30/2013