Con la circ. 24.6.2025 n. 9, l'Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina applicabile al CPB 2025-2026, riprendendo e integrando i chiarimenti forniti con la precedente circ. 18/2024, alla luce delle novità normative e di prassi intervenute nel frattempo; diversamente, non trovano spazio i chiarimenti relativi al CPB riservato ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la cui applicazione rimane limitata al periodo di imposta 2024 con la disciplina all'epoca vigente, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 del DLgs. 81/2025.
L'Agenzia delle Entrate analizza le nuove cause di esclusione/cessazione introdotte dal DLgs. 81/2025, dedicate ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR e che partecipano al contempo ad associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati; in particolare, a partire dal biennio 2025-2026, è possibile aderire al CPB solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Specularmente, il venir meno del CPB per il professionista provoca la cessazione anche per il soggetto collettivo a cui tale soggetto partecipa, e viceversa.
In merito l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la causa di esclusione non opera se per l'attività svolta da uno dei due soggetti coinvolti (professionista da un lato, soggetto collettivo dall'altro) "non risultano approvati gli ISA".
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del DLgs. 13/2024 deve essere versata direttamente dall'imprenditore familiare, anche nel caso in cui si verifichi, nel 2024, la fuoriuscita immediata dal regime forfetario per superamento del limite di 100.000,00 euro.
Per il calcolo della proposta di concordato per il biennio 2025-2026, il reddito d'impresa dichiarato relativo al periodo d'imposta 2024 deve essere rettificato considerando i componenti indicati all'art. 16 co. 1 del DLgs. 13/2024, tra cui figurano le plusvalenze di cui all'art. 86 del TUIR.
In merito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di opzione per la rateazione della plusvalenza, il reddito rilevante ai fini del rigo P04 deve essere ridotto della sola quota di plusvalenza che ha concorso alla determinazione del reddito d'impresa 2024; allo stesso modo, il reddito concordato 2025-2026 dovrà essere rettificato per l'importo della sola quota di plusvalenza imputata a ciascun anno all'interno del biennio di CPB. Il chiarimento ha valenza anche rispetto al CPB 2024-2025.
La circ. 9/2025 affronta il tema della corretta gestione, ai fini del CPB, della differenza da recesso a seguito del recesso dei soci di una società di persone. Ribadendo che si è in presenza di un componente negativo ai fini della determinazione del reddito della società (come indicato nella ris. n. 64/2008), l'Agenzia delle Entrate esclude la sua rilevanza nell'ambito del CPB, non trattandosi di una componente negativa riconducibile ad una delle voci richiamate nell'elenco tassativo di cui all'art. 16 del DLgs. 13/2024; la differenza da recesso non comporta quindi variazioni del reddito concordato.