Il Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento del Tesoro, con la nota 57889 del 30 luglio 2013, dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 della legge antiriciclaggio (dlgs n. 231/2007).
Il citato comma 1-bis, articolo 23, è stato introdotto dal Dlgs n. 169/2012 e prevede che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica circa i rapporti continuativi già in essere (operazioni o prestazioni professionali in corso), le banche e gli altri intermediari finanziari, tenuti a rispettare gli adempimenti antiriciclaggio, devono restituite al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie loro spettanti, saldando il dovuto importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dallo stesso cliente.
Nell’effettuare il trasferimento di questi fondi si deve dare comunicazione – mediante apposito messaggio – alla controparte bancaria per far sapere che la restituzione delle somme al cliente avviene per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Di fatto, la concreta attuazione di tale disposizione è rimasta finora su carta. Il Mef aveva, infatti, congelato la sua applicazione fino all’emanazione di una nota esplicativa: cosa che è avvenuta appunto con la nota del 30 luglio.
Con questo documento, il Ministero ha voluto chiarire l’ambito di applicazione della disposizione di legge, la necessità di interloquire preventivamente con il cliente, le caratteristiche che deve possedere il conto su cui si riconsegnano i soldi e le informazioni riguardanti le operazioni di restituzione del denaro.
La precisazione resa è che in caso di mancanza di adeguate informazioni ai fini della verifica antiriciclaggio, la restituzione dei soldi al cliente è obbligatoria solo in presenza di rapporti che mostrano saldi attivi sia in forma di liquidità che di titoli. La banca o altro intermediario destinatario degli obblighi antiriciclaggio, comunque, prima di attivare la procedura di restituzione del contante deve contattare il cliente e vedere se riesce a completare l’azione di verifica con il suo aiuto entro un ragionevole periodo di tempo, oppure, in caso contrario, deve constatare l’effettivo rifiuto dello stesso a fornire le informazioni richieste.
Nel caso di concreta impossibilità a completare la verifica, la banca/intermediario invia al cliente una comunicazione con la quale – tra le altre cose – richiede le coordinate del conto su cui effettuare la restituzione dei soldi. Il conto dovrà avere – secondo le indicazioni del Mef – alcune particolari caratteristiche e in caso di mancata collaborazione da parte del cliente, la banca tratterrà le disponibilità da restituire su un conto infruttifero