Notizia

Cessione di azienda. Lo scostamento rispetto all'entrata accertata ai fini dell'imposta di registro legittima l'accertamento induttivo

Pubblicato il 12 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 23115 depositata l'11 ottobre 2013, la Corte di cassazione, Sezione tributaria, ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato un avviso di accertamento per maggiore Irpef notificato ad una contribuente in relazione ad una plusvalenza da cessione di azienda. I giudici di secondo grado avevano giudicato ingiustificato l'importo quantificato dall'ufficio finanziario rispetto a quello dichiarato dalla parte in considerazione della circostanza che la cessione d'azienda era avvenuta nei confronti del coniuge e dei figli della contribuente, costituiti in società di persone. Così, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione, il valore di avviamento dichiarato dalla contribuente era stato ritenuto rispondente alla realtà dei fatti. Su quest'ultimo principio, la Suprema corte ha tuttavia precisato che lo stesso non può mai comportare il superamento o la omessa considerazione di circostanze accertate in giudizio e determinare la mancata applicazione del principio dell'onere della prova. Ed in particolare, nel caso esaminato appariva rilevante l'omessa considerazione dell'accertamento ai fini dell'imposta di registro. I giudici di Cassazione hanno quindi ricordato come, l'indicazione di un'entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima di per sé l'amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l'inesattezza di una tale correzione superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando di avere in concreto venduto proprio al prezzo indicato in bilancio.
Peraltro – conclude la Corte – “l'ufficio, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l'ordinamento a provare il fatto posto a base dell'accertamento”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).