Con la risoluzione n. 70 del 23 ottobre 2013, l’agenzia delle Entrate ammette le difficoltà interpretative emerse nel calcolo degli interessi dovuti e del numero di rate in caso di opzione per il versamento dilazionato della sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili delle società e degli enti che non adottano i principi contabili internazionali. E, nel rispetto dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, rimedia.
Un’incertezza deriva dal passaggio che prevede il pagamento di “interessi legali al 3% annuo”. La misura del saggio degli interessi legali è variabile e, dunque, non può essere indicata l’esatta misura o non può essere utilizzata la parola "legali”. Per quanto riguarda il numero di rate, l’ambiguità è molto esigua. Anche se la norma è chiara nello stabilire tre rate, qualche contribuente ha pensato comunque di poter applicare l’altra modalità di versamento dilazionato, ex articolo 20 del Dlgs 241/1997. Così ha versato “le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ........ in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo”.
Stando così le cose, la risoluzione chiarisce che:
- l’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, è pari al 3% annuo;
- ai contribuenti che in buona fede hanno erroneamente applicato il tasso d’interesse legale vigente nell’anno del versamento, invece di quello previsto dall’articolo 15, comma 22, del Dl n. 185/2008 (decreto anticrisi), non verranno applicate le sanzioni;
- i contribuenti che hanno versato le relative imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle tre previste dal decreto anticrisi citato, non verranno sanzionati.