Con il messaggio n. 16857, del 21 ottobre 2013, l'Inps risponde alla richiesta di chiarimento in merito alla possibilità per le aziende e per i lavoratori che hanno già fruito della cig in deroga di accedere alla misura della sospensione per crisi aziendali o occupazionali, secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2012, ai commi 17 e 18 dell'articolo 3.
Nel richiamare la nota n. 33629, del 4 ottobre 2013, del Ministero del lavoro, l'Istituto precisa che - non essendo più applicabile il comma 1-bis del decreto legge n. 185/2008, abrogato dalla legge n. 92/2012, alla fattispecie dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 92/2012 - la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l'eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga.
E' pertanto ammesso, per i lavoratori sospesi, il ricorso all'indennità di disoccupazione AspI anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l'accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.