Notizia

Consolidato nazionale. Competenza territoriale del Tribunale dove ha sede la holding

Pubblicato il 26 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La I sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43899 del 25 ottobre 2013, ha fatto chiarezza in merito al complicato problema della competenza territoriale nel caso di imprese aderenti al consolidato fiscale nazionale, quando i delitti commessi in materia di dichiarazione sono riconducibili a società collegate fra loro e appartenenti allo stesso gruppo.

La Suprema Corte, nel tentativo di sciogliere i dubbi spesso riguardanti l’ambito della competenza del giudice chiamato a risolvere il reato societario, ha sancito che in caso di frode fiscale commessa da società appartenenti ad un gruppo, che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale, è competente a giudicare il Tribunale del luogo in cui ha il domicilio fiscale la società che ha presentato la dichiarazione consolidata e non quello del luogo dove risiede il singolo manager che ha commesso il reato.

Pertanto, secondo i Giudici vale la regola sussidiaria del luogo in cui il reato si è consumato (presentazione dichiarazione fraudolenta) e non quello del domicilio del manager che lo ha commesso e che è imputato nell’inchiesta penale.

Ai fini del consolidato, infatti, non assume rilevanza in qualità di contribuente la singola entità societaria che ha commesso il reato, perché con la presentazione della dichiarazione consolidata da parte della holding, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare il documento complessivo, che nella fattispecie è ritenuto fraudolento.

Pertanto, accertato che la dichiarazione consolidata è stata presentata da una società avente sede e domicilio fiscale a Roma, la competenza a decidere sui reati fiscali spetta al Tribunale di Roma.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).