La relazione di notifica che non reca la firma e la data dell'agente postale che attesti il compimento o il non compimento delle attività del procedimento notificatorio va ritenuta inesistente.
E' il principio sancito dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25138 dell'8 novembre 2013 con cui è stato rigettato il ricorso avanzato dall'agenzia delle Entrate avverso una pronuncia dei giudici di merito.
Nel dettaglio, la Suprema corte ha provveduto ad emettere la detta decisione sulla base della rilevazione che la notificazione del ricorso in sede di legittimità alla società contribuente era affetta dal grave vizio sopra descritto.