Accolto il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Liguria presentato da una contribuente raggiunta da cartella di pagamento senza aver prima ricevuto avviso bonario. La notifica della cartella era inoltre stata fatta ad un indirizzo errato. Con la sentenza n. 150/08/2013, i giudici della Ctr annullano la cartella e specificano che, in caso di controllo automatico delle dichiarazioni (come nel caso in esame), l'amministrazione finanziaria è obbligata ad inviare prima l'avviso bonario, poi a far seguire la cartella di pagamento. Il contribuente interessato dalla pretesa tributaria potrebbe in tal modo definirlo preventivamente con il pagamento di sanzioni ridotte o impugnandolo direttamente evitando l'aggio della riscossione. Inesistente anche la notifica della cartella, visto l'invio effettuato con raccomandata e ad un indirizzo diverso da quello del contribuente.