E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 37 del 14 febbraio 2014, il decreto del ministero dell’Economia n. 163 del 23 dicembre 2013, recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni del Decreto legge n. 98/2011 (articolo 39, comma 8).
La novità sarà rivoluzionaria: le modalità informatiche e telematiche saranno valide non solo per la formazione, ma anche per la trasmissione degli atti del processo tributario.
Il provvedimento, infatti, precisa che gli atti e i provvedimenti del processo tributario, e anche quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Vi sarà inizialmente una fase sperimentale, che partirà in Lazio e Umbria, per essere poi gradualmente estesa su tutto il territorio.
Due sono gli obiettivi finali: la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e la forte spinta alla dematerializzazione.
Dopo la piena entrata a regime delle citate disposizioni, infatti, non sarà più necessario per contribuenti e professionisti recarsi nei vari uffici, poste e segreterie di commissione per l’inoltro di ricorsi tributari e appelli. Il tutto potrà avvenire online.
Precisa il provvedimento che la scelta dell’utilizzo di tecnologie telematiche non è obbligatoria per il contribuente; tuttavia una volta che la parte ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche “è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore”.
L'indirizzo di Pec, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda la decorrenza dei termini, vi è da fare una distinzione tra il mittente e il destinatario. Per il mittente, le comunicazioni e le notifiche trasmesse tramite Pec si considerano effettuate al momento dell'invio al proprio gestore, provato dalla ricevuta di accettazione. Per il destinatario, invece, il momento della decorrenza è quello in cui la comunicazione o la notifica dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di Pec.