La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4150 del 21 febbraio 2014, ha rigettato il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato un avviso in rettifica della dichiarazione dei redditi di una contribuente conseguente all'accertamento di una plusvalenza collegata alla cessione di un fabbricato.
I giudici regionali avevano accolto l'opposizione all'avviso avanzata dalla contribuente evidenziando che oggetto della cessione era un capannone ad uso commerciale e non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, come invece richiesto, per tassare le plusvalenze, dall'articolo 81, comma 1, lett. 8, D.P.R. n. 917/86.
A questa decisione si era opposta l'amministrazione finanziaria asserendo che, poiché il fabbricato era destinato alla demolizione ed insisteva su un terreno che aveva un'ulteriore potenzialità edificatoria, se ne doveva dedurre che si era trattato di una cessione di area edificabile e non di fabbricato, con conseguente tassazione della plusvalenza realizzata.
Diversa la posizione a cui ha aderito la Suprema corte, secondo la quale la stessa lettera dell'articolo 81 citato si riferisce esclusivamente a cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, tra le quali non possono farsi certamente rientrare le cessioni aventi ad oggetto terreni sui quali insista un fabbricato e che, quindi, siano da ritenere già edificati, e ciò a prescindere dalla futura demolizione del fabbricato medesimo.