In materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e autonoma organizzazione, l'incertezza normativa è venuta meno solo a partire dal 2007, anno nel corso del quale la Cassazione, con diverse decisioni, è intervenuta a individuare i presupposti impositivi e indicare gli elementi indice. Ne consegue che il professionista che, pur dovendo, non abbia versato l'imposta prima del 2007 non è comunque tenuto a pagare le relative sanzioni risultando esentato dalla responsabilità amministrativa tributaria proprio in considerazione dell'incertezza normativa oggettiva prima sussistente.
Sulla base di questa motivazione, la Suprema corte di legittimità, con la sentenza n. 4394 del 24 febbraio 2014, ha accolto il ricorso presentato da uno studio professionale a cui era stato notificato un accertamento Irap e le relative sanzioni riferite agli anni 2003, 2004 e 2005.