Con il messaggio n. 2761 del 21 febbraio 2014 (commentato dalla carta stampata e non ancora pubblicato), l’Inps respinge l’interpretazione del ministero del Lavoro, interpello 10/2011, sull’agevolazione per le assunzioni di lavoratori licenziati da studi professionali.
Nell’interpello il Ministero, dando seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 16 ottobre 2003 (causa C/32/02) che ha esteso la procedura dei licenziamenti collettivi ai datori di lavoro non imprese, aveva riconosciuto ai dipendenti degli studi professionali il diritto a iscriversi nelle liste di mobilità, con conseguente assunzione agevolata in caso di nuova occupazione.
Ma l’asserita conseguenza è respinta dall’Istituto, che chiarisce come l'iscrizione alle liste di mobilità di tali lavoratori è ammessa, ma non saranno agevolate le nuove assunzioni. La motivazione è che l’agevolazione è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.
I due incentivi al centro della diatriba sono quelli disposti della legge n. 223/1991, per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità:
- l’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 incentiva, sotto l’aspetto contributivo e sotto quello normativo, l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità per un massimo di dodici mesi;
- l’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 incentiva, sotto l’aspetto contributivo e sotto quello economico, l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità per un massimo di 18 mesi.