Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l'obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore.
Detta individuazione, infatti, ove non effettuata dal giudice, spetta al Pubblico ministero quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.
E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 24875 del 12 giugno 2014.
Il concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento Iva
Nel contesto della medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato che, in tema di omesso versamento Iva, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'articolo 10 ter D.lgs. n. 74/2000 in relazione al debito Iva scaduto e da versare.
Ne consegue che, ai fini del sequestro per equivalente che venga disposto in relazione al mancato pagamento dell'Iva, non può essere attribuito alcun rilievo alla eventuale presenza di istanza di ristrutturazione dei debiti e relativa pubblicazione nel registro delle imprese.