E' legittimo l'accertamento fondato sui fattori-indice della capacità contributiva provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati.
Resta, in questo caso, a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
E' quanto ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 12745 del 6 giugno 2014.