Con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014, l’INPS, nel fornire chiarimenti per il ricalcolo del trattamento pensionistico dei soggetti che hanno fruito della pensione anticipata nel regime misto, ha ricordato che alcune tipologie di assenze non comportano la riduzione.
Ed infatti, la Legge n. 125/2013 e la Legge n. 147/2013 hanno stabilito che i periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:
- le giornate di permesso per la donazione di sangue ed emocomponenti;
- i congedi parentali di maternità e paternità;
- i permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave;
- i permessi fruiti dal lavoratore disabile grave;
- il prolungamento del congedo parentale spettante ai genitori di bambini disabili in condizione di gravità.
Stante quanto sopra, i soggetti titolari di pensione anticipata nel regime misto calcolata con la riduzione, possono presentare istanza all’INPS per il ricalcolo del trattamento pensionistico e la corresponsione dei relativi arretrati.
L’INPS chiarisce, infine, che la richiesta di riesame può essere presentata anche dai titolari di pensione ai superstiti se il decesso del titolare della pensione anticipata sia avvenuto in vigenza delle norme sulla penalizzazione.