La possibilità/obbligo della trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio relative alla svalutazione dei crediti, alle svalutazioni del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali è stata estesa anche alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ai fini Irap dall’articolo 1, commi 167 a 171, della legge n. 147/2013.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/2014 del 16 giugno, prende in rassegna le novità apportate dalla legge di Stabilità 2014 alle DTA Irap, ribadendo quanto già espresso nel dettato normativo (Dl 255/2010) e cioè che la conversione delle citate DTA è possibile in caso di:
-perdita civilistica;
-valore della produzione netta negativo.
Soggetti interessati
Si ricorda che tale disciplina della trasformazione in credito d’imposta delle DTA Irap interessa tutti i soggetti Ires e costituisce una possibilità per gli altri soggetti. È, invece, un obbligo per le banche e gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca D’Italia.
Aspetti applicativi
La circolare 17/E evidenzia che è necessario distinguere le DTA Irap trasformabili a seconda dei componenti negativi a cui esse si riferiscono.
Nello specifico, in relazione alle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, si considerano convertibili in credito d’imposta le DTA Irap che riguardano le rettifiche nette su crediti operate a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, mentre non sono ritenute convertibili quelle connesse a rettifiche nette su crediti effettuate in periodi d’imposta antecedenti.
Con riferimento invece all’ammortamento oppure alle svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali, interviene il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui si ritiene possibile convertire anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2013, trattandosi di componenti rilevanti agli effetti dell'Irap anche prima dell'entrata in vigore delle novità in oggetto.
In altri termini, dunque, in relazione ai suddetti componenti la trasformazione opera anche in relazione alle DTA correttamente iscritte nel bilancio 2013 riferite a componenti negativi contabilizzati in esercizi anteriori al periodo d’imposta considerato.
Entrata in vigore e periodo transitorio
L’Agenzia, in relazione all’entrata in vigore delle nuove disposizioni chiarisce che:
-in caso di perdita di esercizio, assumono rilevanza le DTA Irap risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2013 e la trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dei diversi organi competenti per legge;
-in caso di valore della produzione netta negativo, le DTA Irap trasformabili sono quelle risultanti dalla dichiarazione Irap 2014, relativa al periodo d’imposta 2013 e la trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione Irap in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.