Con la sentenza n. 14417 del 25 giugno 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato il recupero della maggiore imposta di registro disposto nell'ambito di un'operazione di cessione di quote societarie.
Questa operazione era stata ritenuta elusiva dall'Agenzia delle Entrate in considerazione della circostanza che con essa tutte le quote della società cedente erano state conferite in altra impresa neo costituita. A detta del Fisco, pertanto, ciò che era stato posto in essere, in realtà, era una cessione d'azienda con intento elusivo.
E a questa interpretazione ha aderito anche la Corte di legittimità secondo la quale, ai sensi dell'articolo 20 del Dpr n. 131/1986 sull'imposta di registro, il tributo relativo all'operazione avrebbe dovuto essere applicato con aliquota proporzionale.
Rispetto al titolo o alla forma apparente degli atti sottoposti a registrazione - ha sottolineato la Corte – vanno sempre privilegiati la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti medesimi.