Il Fisco non può procedere con la liquidazione automatica e consentire la notifica della cartella esattoriale che prima non sia stata preceduta dalla comunicazione sull’esito del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi.
A sancire una maggiore garanzia del contribuente, circa l’esito di tale controllo formale, è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15311 del 4 luglio 2014.
Confermando quanto già stabilito dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva considerata nulla la cartella di pagamento emessa in seguito ad un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, dal momento che non era stata data al contribuente alcuna comunicazione circa l’esito di tale controllo e dunque la possibilità di adire il contraddittorio, la Suprema corte respinge il ricorso del Fisco e ribadisce l’obbligatorietà del "controllo" previsto dal citato dettato normativo.
A nulla vale l’osservazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate sul fatto che l'imprenditore abbia risposto o meno alle domande su Unico.
Per i Supremi giudici è, infatti, da considerare nulla la cartella di pagamento notificata ignorando l’esecuzione corretta del procedimento stabilito da specifiche norme di legge e avvalorato da circolari interpretative delle stessa Agenzia, essendo del tutto irrilevante – ai fini della nullità dell’atto impositivo – il fatto che il contribuente non abbia risposto alle domande sul Modello Unico.