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In calo il saggio di interesse sui ritardati pagamenti

Pubblicato il 22 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Continua a scendere la percentuale degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti, ai sensi della normativa europea sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al Dlgs n. 231/2002. 
Dopo che lo scorso 11 giugno il tasso di rifinanziamento della Bce è stato ridotto dallo 0,25% allo 0,15%, anche il tasso di interesse da applicare agli scambi commerciali registra un calo, attestandosi all’8,15% dall’8,25%. 

Dal 1° luglio 2014 saggio all’8,15%
A darne notizia un comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 167 del 21 luglio 2014, con il quale si annuncia che il nuovo saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,15%. 
A tale valore vanno aggiunti gli 8 punti percentuali necessari per determinare il tasso annuale di mora da applicare per il secondo semestre 2014: ossia per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali che si registrano dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 e che derivano da contratti conclusi a partire dall’8 agosto 2002 tra imprese (compresi anche i professionisti) oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni. 
Analogamente il tasso va applicato anche ai contrattili di subfornitura e ai contratti di trasporto merci su strada, mentre sulle cessioni di prodotti agricoli/alimentari con consegna nel territorio italiano, la maggiorazione non è di 8 punti, bensì di 10, e il tasso annuale è pari al 10,15%. 


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