La Camera di Commercio di Reggio Emilia si è rivolta al Ministero dello sviluppo economico per veder sciolti alcuni dubbi sull’imputabilità degli oneri postali relativi alla trasmissione dei verbali di sanzione amministrativa e sulla possibilità di notifica degli stessi verbali tramite Pec.
Il Mise, con parere 149353 del 28 agosto 2014, riferendosi in particolar modo alla possibilità di notificare i verbali di sanzione amministrativa tramite Pec, richiama il disposto normativo di cui all’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, così come modificato dal Dl 179/2012.
Secondo il Ministero, nel momento in cui le suddette disposizioni si “parametrino” con quelle relative ai cittadini, risulta evidente come il “legislatore abbia ricostruito non in termini di facoltà, per il cittadino, ma di obbligo reciproco, per p.a. e impresa/professionista, l’utilizzo esclusivo della PEC".
Sempre secondo il parere, l’obbligo della p.a. deve correlarsi con l’onere di verifica dell’indirizzo PEC dell’impresa o del professionista, che deve essere rinvenuto non dal Registro delle imprese, ma dall’INI-PEC (unico strumento per accertare la veridicità dei suddetti indirizzi).